Il Sig. Capo della Polizia, con circolare del 18 marzo 2009, richiamando una circolare del 03 novembre 2006 ribadisce e stabilisce che: “ … la scrupolosa osservanza della circolare della Direzione centrale di sanità datata 3 novembre 2006, ove è stata, fra l’latro, chiarita la possibilità considerare valido il certificato medico rilasciato in data successiva, non superiore a 48 ore, rispetto a quella in cui il dipendente riferisce di essere malato. Al riguardo , al fine di consentire al personale di giustificare l’assenza nelle ipotesi in cui l’insorgenza della malattia coincida con giorni di festività consecutive, si chiarisce che possono ritenersi validi i certificati rilasciati il primo giorno utile lavorativo , sempreché rechino l’indicazione della data dalla quale gli interessati riferiscono di essere ammalati. In tal caso, gli stessi, oltre alle comunicazioni d’obbligo già previste, dovranno informare tempestivamente l’ufficio di appartenenza sull’impossibilità di procurarsi, nell’immediatezza, la prescritta certificazione medica. Ciò per consentire ai dirigenti degli uffici di valutare , ove ne sussista la possibilità, l’eventuale invio di un medico della Polizia di Stato per l’assistenza