SINDACATO ITALIANO APPARTENENTI POLIZIA: IL SINDACATO DELLE POLIZIOTTE E DEI POLIZIOTTI
È ritenuto configurabile e meritevole di censura, sotto il profilo dell’antisindacalità, il comportamento della Pubblica Amministrazione che non si attiene ai principi stabiliti
dal diritto ( legislativo e contrattuale), in materia di informazione preventiva e degli incontri successivi di verifica.
Dalla combinata lettura dei disposti legislativi e contrattuali, si stabiliscono due
principi fondamentali, mai affievoliti nel sistema di relazioni sindacali, ovvero:
a) il principio dell’obbligatorietà dell’informazione preventiva in materia di:
1) straordinario programmato;
2) reperibilità;
3 ) riposo compensativo;
b) il comportamento antisindacale dell’amministrazione che non ottempera agli obblighi di cui al punto a – art. 28 statuto lavoratori - .
I Supremi Giudici della Corte di Cassazione, hanno ritenuto di non doversi discostare dall’accurata ricostruzione del sistema di relazioni sindacali, quale risulta dal D. L.vo 12.05.1995 n. 195 ( art 3 c. 3 e 7 ), dai contratti collettivi di lavoro nonché dai conseguenti Accordi Nazionali Quadro.
Da queste fonti è emerso che nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge e da
atti normativi o amministrativi emanati ai sensi dell’art. 2 comma 4 delle Legge delega 216 del 06.03.1992, nell’ambito della Polizia di Stato e del Corpo Forestale dello Stato, le rispettive amministrazioni informano, le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo nazionale, in merito alla determinazione dei criteri generali concernenti:
a) l’articolazione dell’orario di lavoro obbligatorio, giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
b) la mobilità esterna del personale a domanda.
Il comma 3 dello stesso art. 3 del D. L.vo 195/95 precisa che per le materie appena indicate l’informazione è preventiva, disciplinandone, poi, le fasi di procedura. I contratti collettivi di lavoro, a loro volta, dopo aver individuato tre livelli sui quali si sviluppa il sistema di relazioni sindacali ( contrattazione collettiva nazionale – Accordo Nazionale Quadro – contrattazione decentrata ) prevedono, quale ulteriore modello, l’informazione preventiva alla quale è obbligata ciascuna amministrazione ad inviare (con congruo anticipo ) alle rispettive organizzazione firmatarie, la documentazione necessaria relativamente ai criteri generali e alle conseguenti iniziative concernenti “ la programmazione dei turni di lavoro straordinario, l’applicazione del riposo compensativo, e la programmazione dei turni di reperibilità .
Successivamente, al termine di ogni semestre , i responsabili degli Uffici periferici si incontrano con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie, per un confronto sulle modalità di attuazione ( confronto successivo) dei criteri concernenti lo straordinario programmato, il riposo compensativo ,la reperibilità e , con la sottoscrizione del nuovo ANQ, i cambi turno predisposti d’ufficio. .”
.
L’amministrazione è tenuta a fornire la documentazione necessaria che consenta al sindacato di poter effettuare con la dovuta trasparenza, la prevista verifica degli istituti contrattuali in parola.
In caso contrario si configura il comportamento antisindacale ( art. 28 Statuto dei Lavoratori).
Premesso quanto sopra riportato, va chiarito che da una disciplina – di fonte legale e contrattuale – la suprema Corte di Cassazione ha rilevato precisi obblighi di comportamento a carico dell’Amministrazione ( e dei loro rappresentanti), in quanto strettamente funzionali all’esercizio, in concreto, delle competenze e dei diritti di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali, anche ai fini di prevenire conflitti. Trattandosi di istituti tipici di relazioni sindacali, che trovano riconoscimento e
promozione anche nella normativa europea ( segnatamente, la direttiva CEE 12.06.1989 nr. 391 art 1; e la direttiva CEE 23.11.1993 n. 104 art. 1 c. 4 in materia di orario di lavoro) si riconosce l’operatività di quelle competenze sindacali rispettandone le cadenze “trimestrali” già predeterminate, prescindendo dall’adozione di scelte modificative da parte dell’amministrazione datrice di lavoro, se non esplicitamente contrattualizzato.
Ne consegue – sostengono i Giudici di Cassazione – che le cadenze trimestrali ( informazione preventiva) non presuppongono un’iniziativa innovativa della pubblica Amministrazione in ordine alla programmazione dei turni di straordinario ed alle altre materie contemplate dalla normativa sopra rievocata, ma rispondono ad una esigenza di assicurare un confronto sindacale periodico in funzione di partecipazione e corresponsabilizzazione delle strutture sindacali, su temi centrali e sempre presenti. In sostanza, la disciplina in esame, prevede una informazione preventiva sulla reperibilità, riposo compensativo e un’altra sullo straordinario programmato, con l’obbligo di programmare trimestralmente il 40 % del monte ore. Appare evidente che il comportamento della Pubblica amministrazione che non si attiene scrupolosamente ai principi di informazione aventi per oggetto lo straordinario programmato , riposo compensativo la reperibilità, e che non si attiene ai confronti successivi sugli istituti contrattuali della reperibilità, dello straordinario programmato , del riposo compensativo e, come si diceva prima, con l’avvento del nuovo ANQ, anche dei cambi turno, non può non risultare lesiva del diritto sindacale o esente da censure sotto il profilo dell’antisindacalità ( art. 28 Statuto Lavoratori). Sulla scorta della pronuncia sopra esposta, questo SIAP chiede di dare attuazione al diritto positivo e contrattuale in materia di informazione ( preventiva e confronto successivo) in ordine agli incontri semestrali aventi per oggetto la programmazione dello straordinario, del riposo compensativo , i turni di reperibilità e i cambi turno ovvero:
1) Straordinario programmato ( informazione preventiva)prima dell’inizio di ogni trimestri l’Amministrazione dovrà comunicare alle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo di lavoro ( con congruo anticipo e con le procedure previste per l’informazione preventiva) la documentazione necessaria relativa alla predisposizione dei criteri generali concernenti la programmazione dei turni di lavoro straordinario.Pertanto si dovrà indicare: il periodo al quale si riferisce la programmazione; -le esigenze che con l’istituto si vogliono soddisfare; -le fasce orarie di impiego del personale ( 1 o 2 volte la settimana) -l’acquisizione della preventiva disponibilità del personale Tale comunicazione dovrà essere rinnovata prima dell’inizio di ogni trimestre a prescindere da variazioni, innovazioni, modifiche parziali o totali degli stessi criteri ( sentenza Corte Cassazione – Sezione Lavoro nr. 16976/03 del 06.03.2005 pag. 5) Questa O.S. e le altre OO.SS. avranno facoltà di richiedere l’esame congiunto nei modi e nei tempi stabiliti dalle norma contrattuali. Al termine di ogni semestre l’Amministrazione si incontrerà con questa O.S. e le altre strutture periferiche delle OO.SS. firmatarie, anche su richiesta delle stesse, per un confronto sulle modalità di attuazione dei criteri preventivamente comunicati ed eventualmente esaminati.
2) Reperibilità ( informazione preventiva) Prima dell’inizio di ogni trimestre – con congruo anticipo – l’Amministrazione dovrà comunicare a questa O.S. e alle OO.SS.firmatarie, la documentazione necessaria relativa alla predisposizione dei criteri concernenti la programmazione dei turni di reperibilità. Tale comunicazione dovrà essere rinnovata all’inizio di ogni trimestre a prescindere da variazioni, innovazioni, modifiche parziali o totali. ( sentenza Corte Cassazione – Sezione Lavoro nr. 16976/03 del 06.03.2005 pag. 5) Questa O.S. e le altre OO.SS. avranno facoltà di richiedere l’esame congiunto nei modi e nei tempi stabiliti dalle norma contrattuali. Al termine di ogni semestre l’Amministrazione si incontrerà con questa O.S. e le altre strutture periferiche delle OO.SS. firmatarie, anche su richiesta delle stesse, per un confronto sulle modalità di attuazione dei criteri preventivamente comunicati ed eventualmente esaminati.
3) Riposo compensativo( informazione preventiva) Prima dell’inizio di ogni trimestre – con congruo anticipo – l’Amministrazione dovrà comunicare a questa O.S. e alle OO.SS.firmatarie, la documentazione necessaria relativa alla predisposizione dei criteri concernenti il riposo compensativo . Tale comunicazione dovrà essere rinnovata all’inizio di ogni trimestre a prescindere da variazioni, innovazioni, modifiche parziali o totali. ( sentenza Corte Cassazione – Sezione Lavoro nr. 16976/03 del 06.03.2005 pag. 5) Questa O.S. e le altre OO.SS. avranno facoltà di richiedere l’esame congiunto nei modi e nei tempi stabiliti dalle norma contrattuali. Al termine di ogni semestre l’Amministrazione si incontrerà con questa O.S. e le altre strutture periferiche delle OO.SS. firmatarie, anche su richiesta delle stesse, per un confronto sulle modalità di attuazione dei criteri preventivamente comunicati ed eventualmente esaminati.
Il nuovo ANQ, stabilisce, contrariamente al precedente, che la verifica del cambio turno, sia effettuata in sede di verifica semestrale riguardante gli istituti contrattuali sopar esposti.
Sandro Chiaravalloti