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10 maggio 2009 7 10 /05 /maggio /2009 23:34



La Commissione paritetica
ex art. 25 dell’ANQ, convocata al fine di risolvere dubbi interpretativi ed integrando, di volta in volta, le disposizioni contenute nell’ANQ vigente,  partendo dalla rilettura dell’ar. 6 comma 4 dell’ANQ, ha ulteriormente precisato che l’obiettivo della pianificazione settimanale dei servizi è il conseguimento della piena efficienza ed il sereno svolgimento di esso ed a questo fine ogni Ufficio deve settimanalmente predisporre la programmazione dei turni, secondo le tipologie d’orario definite con l’informazione preventiva.

         Come ben noto, la modifica dell’orario di servizio disposta in sede di programmazione settimanale, non da diritto al compenso dell’Istituto contrattuale del cambio turno, mentre, la stessa modifica dell’orario di servizio effettuata sempre  in sede di programmazione, deve essere disposta nel limite di una volta a settimana per dipendente e seguendo criteri di rotazione.

         In sostanza, se un dipendente che effettua orario di servizio 08/14 e 14/20, in sede di programmazione viene programmato per il lunedì ad effettuare 19/01 ( cambio turno non remunerato) non lo si può programmare in un altro giorno  della stessa settimana con un orario diverso da quello che effettua normalmente ( 08/14 – 14/20) se non in modo continuativo.

                  Criteri di rotazione che,  come stabilito, devono essere rispettati anche nei cambi turno successivi alla programmazione settimanale.

         Infine, va segnalato, che qualora un dipendente programmato nei servizi continuativi, viene impiegato in altri servizi non continuativi per più giorni, allo stesso vanno  riconosciuti i cambi turno per tutti i giorni – anche consecutivi – che il dipendente effettuerà, a differenza dell’impiego nel senso contrario nel quale viene riconosciuto solo la variazione del primo turno.

         Pertanto, considerato che un dipendete non può “subire” più di 1 cambio turno settimanale, non  lo si può effettuare sia in sede di programmazione che successiva alla programmazione.

SANDRO CHIARAVALLOTI
SEGRETARIO SIAP PIACENZA 

VEDI LINK.  
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/2/66/14/02/CIRCOLARI/commisione-paritetica-cambio-turno.pdf

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commenti

F
<br /> Vediamo se potete aiutarmi voi !<br /> Con il nuovo ANQ leggo che il primo cambio turno tocca solo a chi effettua servizi continuativi e gli altri sono la logica conseguenza del primo cambio. Ripeto leggo solo per chi effettua servizi<br /> continuativi e per chi svolge servizi non continuativi ?<br /> Per esempio io che normalmente da Ispettore Capo svolgo lavoro d'ufficio con turno nella fascia 8/14 - 14/20 ?<br /> A parte il fatto che non dovrei nemmeno essere impiegato di pattuglia di vigilanza stradale e comunque se il Dirigente lo fa e mi viene totalmente stravolta la programmazione settimanale quanti<br /> cambi turno mi spettano ? Uno come dice il Dirigente o uno per ogni giorno stravolto come penso io, andando così a violare altresì l'ANQ che prevede solo un cambio turno la settimana.<br /> Vi faccio l'esempio pratico<br /> <br /> programmazione settimanale affissa all'albo<br /> <br /> venerdì 8/14 Ufficio, sabato 8/14 Ufficio, domenica Riposo settimanale<br /> <br /> stravolta in<br /> <br /> venerdì pattuglia 19/01, sabato pattuglia 13/19, domenica pattuglia 7/13<br /> <br /> Lui dice che esistono circolari in merito al fatto che spetta solo un cambio turno è vero o è la sua solita libera interpretazione.<br /> <br /> Vi ringrazio !<br /> <br /> <br />
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