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5 aprile 2009 7 05 /04 /aprile /2009 13:16

DIRITTO AL CONGEDO ORDINARIO.

        

         1)LE FERIE IN GENERALE

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi.

         Le ferie annuali sono considerate quel periodo di riposo cui ha diritto il prestatore di lavoro per ogni anno di lavoro prestato. Queste sono un diritto irrinunciabile, hanno lo scopo di ritemprare le energie psicofisiche del lavoratore, per cui, qualsiasi clausola del contratto di lavoro che ne preveda la rinuncia è nulla (Art.2109 c.c.).

 

2) CONGEDO ORDINARIO PER IL PERSONALE DELLA P. di S.       

 

L'istituto del congedo ordinario ha lo scopo di concedere al lavoratore della Polizia di Stato un periodo di svago e di riposo per consentirgli di ritemprare le proprie energie e di riprendere il servizio nelle migliori condizioni possibili di corpo e di spirito.

Considerato diritto indispensabile, risponde - come è stato riconosciuto anche in sede giurisdizionale - all'esigenza, costituzionalmente protetta, di garantire, anche nell'interesse dell'Amministrazione, l'integrità fisica e psichica dei dipendenti contro il logorio conseguente alla prestazione, continuata per un certo periodo di tempo, del lavoro.

Il personale della Polizia di Stato ha diritto, ogni anno di servizio, ad un periodo di congedo ordinario retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità.

 

2a) Durata

         La durata del congedo ordinario è di 32 giorni lavorativi.

 

Per il personale con oltre 15 anni di servizio la durata del congedo ordinario è di 37 giorni lavorativi, per quello con oltre 25 anni di servizio maturati dopo il 31 dicembre 1996 è di 45 giorni lavorativi, per quello con oltre 25 anni di servizio maturati prima del 31 dicembre 1996 è di 47 giorni lavorativi.

         Per i dipendenti assunti dopo l’entrata in vigore del DPR. n.395/1995 (ovvero assunti dopo il 7 ottobre 1995) la durata del congedo ordinario, per i primi 3 anni, è di 30 giorni lavorativi.

         Tutti i periodi di congedo ordinario di cui sopra sono comprensivi delle due giornate previste dall’art.1, lett. A) della legge 23 dicembre 1977 n.937 (cosiddetti riposi legge).

         A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’arco solare ai sensi della legge 23 dicembre 1977 n.937.

         In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni (settimana corta), il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di congedo ordinario sono ridotti rispettivamente:

 

26 giorni lavorativi per i primi 3 anni, per chi è assunto dopo il 31 luglio 1995;

28 giorni lavorativi per il personale sino a 15 anni di servizio;

32 giorni lavorativi per il personale con più di 15 anni di servizio e meno di 25;

39 giorni lavorativi per il personale con più di 25 anni di servizio;

41 giorni per il personale con più di 25 anni di servizio maturati prima del 31 dicembre 1996.

 

         2b) Monetarizzazione

Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non monetarizzabile, eccetto il caso in cui all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso.

 

         2c) Periodi di fruizione

Il Congedo ordinario può essere autorizzato, a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, scaglionandolo in 4 periodi entro il 31 dicembre dell’anno cui il congedo si riferisce, dei quali uno di almeno 2 settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre. Per il personale con oltre 25 anni di servizio (maturati prima o dopo il 31 dicembre 1996) uno degli scaglioni non può essere inferiore a 20 giorni.

 

         2d) Richiamo dal congedo ordinario

Per compensare adeguatamente i disagi connessi ad un eventuale richiamo in servizio del personale in congedo ordinario, in caso di richiamo dal congedo ordinario (quando quest’ultimo è in corso di fruizione) per indifferibili e motivate esigenze di servizio, al dipendente richiamato compere:

 

a)  il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede;

b)    l’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio se ricorrono i presupposti previsti dalla legge 18 dicembre 1973 n.836 (legge sulle missioni);

c)     identico trattamento di cui ai punti a) e b) anche in caso di rientro nella località ove il dipendente fruiva del congedo ordinario interrotto;

d)    il rimborso delle spese anticipate per il periodo di congedo non goduto per effetto dell’interruzione.

              I diritti sopra esposti si applicano dal 1° gennaio 1996.

 

              2e) Programmazione del congedo ordinario

A decorrere dal 31 dicembre 1985 il responsabile di ogni ufficio, reparto o istituto della Polizia di Stato, sulla base delle domande degli interessati, deve programmare i turni di fruizione delle ferie in modo da contemperare le esigenze di servizio con quelle del personale, avendo cura che il numero dei congedi ordinari non superi, di massima, ¼ della forza effettiva di ciascun ruolo (Agenti e Assistenti;  Sovrintendenti; Ispettori e Direttivi).

              Col termine contemperare si intende mitigare, moderare, adattare (Dizionario Microsoft Encarta edizione 2003).

Il personale in congedo è tenuto a comunicare preventivamente e tempestivamente all’Amministrazione il proprio recapito.

Qualora indifferibili (che non si possono rinviare ad un tempo successivo – Dizionario Microsoft Encarta edizione 2003) esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro l’anno successivo.

Qualsiasi deroga, di iniziativa dell’amministrazione, a tali vincoli, assumendo la natura di provvedimento amministrativo incidente su diritto soggettivo affievolito, va motivata ai sensi dell’art.3 della legge n.241/1990 (non essendo sufficiente, come da giurisprudenza amministrativa successiva al 1990, la generica dicitura “per motivi di servizio”).

Solo in caso di motivate esigenze di carattere personale, valutate compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente deve fruire del congedo ordinario residuo entro l’anno successivo a quello di spettanza .
Inoltre, con nota den 18 marzo 2009, il Sig. Capo della Polizia, ha stabilito che : " con specifico riferimento al periodo estivo ed alle principali festività, si sottolinea la necessità che gli uffici provvedano , con congruo anticipo, di una attenta pianificaziopne dei periodi di fruizione del congedo ordinario sulla base delle istanze prodotte agli interessati e a comunicare agli stessi, almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto, gli eventuali dinieghi.

 

2f) Revoca del congedo ordinario

Al personale a cui, per indifferibili (si rimanda alla definizione grammaticale citata) esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario già concesso (ma non ancora fruito) compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

Per il principio amministrativo dell’istruttoria e dei provvedimenti collegati e conseguenti, il momento in cui si concede il congedo ordinario è da ritenersi l’atto amministrativo con cui il responsabile dell’ufficio, reparto o istituto, sulla base delle domande (di congedo ordinario) degli interessati, programma i turni di fruizione delle ferie (ovvero il prospetto di programmazione dei turni di congedo ordinario) ai sensi dell’art.59 del D.P.R. 28 ottobre 1985 n.782.

Il disinteressato e corretto esercizio dell’attività amministrativa in tema di congedi ordinari per il personale della Polizia di Stato, suggerisce le seguenti fasi: a) che siano avanzate per tempo le singole istanze di congedo ordinario; b) che sulla base di queste sia svolta una valutazione istruttoria contemperativi d’insieme ai sensi dell’art.59 DPR. n.782/1985; c) che le domande di congedo siano pianificate in un prospetto  programmatorio, vistato ed esposto in visione.

A monte del prospetto della pianificazione dei congedi ordinari si presume che l’amministrazione abbia svolto quell’ampia gamma di valutazioni istruttorie sulle esigenze di servizio e sulle esigenze di natura personale indicate dall’art.59 DPR. N.782/1985.

Il prospetto di pianificazione dei congedi, perciò, va inteso come atto finale di un procedimento amministrativo ovvero provvedimento amministrativo (autorizzatorio o costitutivo che sia) ai sensi dell’art.2 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n.241 (“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso).

Ritenere il provvedimento di pianificazione dei turni di ferie atto non conclusivo di istruttori amministrativa e non vincolante, rimandando la concessione dei singoli congedi ordinari ad un momento successivo significherebbe, inevitabilmente, due cose:

 

a) che il responsabile del procedimento non ha svolto diligentemente quelle valutazioni istruttorie sulle esigenze di servizio e sulle esigenze personali imposte dal diritto, in tema di programmazione delle ferie per il personale della Polizia di Stato;

b) che si tenterebbe ingiustamente di sottrarsi alle responsabilità da cui nasce il diritto al rimborso delle spese sostenute per mancata concessione delle ferie.

Atteso che il momento di concessione del congedo è il momento dell’avvenuta pianificazione d’insieme delle istanze presentate, nel caso in cui emergano successivamente esigenze di servizio o errori nella pianificazione dei congedi, non imputabili al singolo dipendente e  tali da negare il congedo già concesso, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese sostenute ai sensi dell’art.18 del DPR. n.164/2002, dal momento in cui il prospetto di pianificazione dei congedi, quale provvedimento conclusivo di istruttoria amministrativa, ha preso forma.

* * * * *

Nel caso in cui si intendesse derogare al quadro normativo sopra esposto (ad esempio richiedendo al personale della Polizia di Stato di usufruire “obbligatoriamente” del congedo residuo in un’unica soluzione ed entro il primo quadrimestre dell’anno successivo, o si volesse imboccare la via della “gestione d’ufficio” dei congedi ordinari, paventando non meglio indicati diritti di disporre, in modo pieno ed esclusivo, di diritti soggettivi altrui la dove si è già impedito a quel personale di usufruire di periodi di congedo ordinario a causa dell’organizzazione di maggiori servizi investigativi, burocratici e di controllo del territorio) A NOSTRO PARERE L’AMMINISTRAZIONE  è pregata indicare, in forma scritta in apposita direttiva motivata ai sensi dell’art.3 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n.241, le ragioni di fatto e di diritto (“Art.3 – Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato…….. .La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”).

 

 

             

 Il Segretario Generale provinciale SIAP

Sandro Chiaravalloti
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commenti

F
QUESITO: In data 20.03.c.a., in accordo con il capo ufficio ho presentato richiesta per usufruire del c.o., nello stesso tempo mia moglie fa la stessa richiesta al suo datore di lavoro, in data<br /> 30.03.c.a., vengo informato che per sopravvenute esigenze di servizio, non posso fruire di detto congedo, esprimendo le mie dimostranze faccio presente, visto la mia richiesta se era possibile<br /> inviare un altro dipendente. risposta negativa, pertanto mi chiedo se questo comportamento del capo ufficio è perseguibile?. grazie anticipatamente per la risposta.
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